Home Altro La Bell'Italia degli Onesti
11 | 02 | 2012
Menu Principale
Articoli
Contributi
Recensioni
Utilità
Seguici su...
NEWSLETTER
Join Our Newsletter
Supportaci

Supporta i progetti di Cinomania.net con una piccola donazione.

Importo: 

Statistiche
Notizie flash

Super Dog

La Bell'Italia degli Onesti PDF Stampa E-mail

Scritto da Paola Cuppini   
Sabato 07 Novembre 2009 00:16

Se un giudice cinofilo, all’interno del mondo della cinofilia e nello svolgimento delle proprie funzioni, non è ritenuto un “pubblico ufficiale” - mi domando - come mai, allora, ha tanto potere, persino quello di violare le leggi, oltre a quello di decretare quali saranno i cani vincitori di titoli ai fine di un campionato o di un altro, i quali titoli verranno riportati sul pedigree, documento gestito dal libro delle origini, che sta sotto l’egida del Ministero delle Politiche Agricole e, quindi, pubblico?

di Paola Cuppini

Mi domando: se criticare una società di razza adducendo, a riprova di certe affermazioni, che occhi tondi e color paglia sono fuori dallo standard della razza, così come macchie rosse nel colore blue merle, sia una violazione in offesa al decoro e alla  reputazione di una persona che si è arrogata il diritto di decidere che il mio pensiero e la mia critica fossero rivolte ad essa soltanto – solo perché, in quanto giudice, viene protetto e tutelato più di chiunque altro – anziché, decifrare la realtà del contenuto di una mia mail, la quale si riferiva a TUTTO il gruppo dirigente, questo sia da querela. Con che diritto questi signori decidono arbitrariamente a chi IO abbia indirizzato le mie critiche? Le mie critiche sono state indirizzate a TUTTA la società, e SOLTANTO IO, posso stabilire questo, non gli altri, tanto più che l’italiano ha un significato per preciso.

Quando si parla di “PUBBLICO UFFICIALE”, cosa si intende?

(Ecco cosa dice la legge):

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 del codice penale:

Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

Normativa di riferimento

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica.

Dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).

La L. 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica.

È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191).

Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente pubblico non è condicio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910). Si pensi infatti ai componenti del Seggio elettorale.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

  • concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
  • sono muniti di poteri:
  • decisionali;
  • di certificazione;
  • di attestazione;
  • di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
  • di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

L’esercizio di fatto delle funzioni, senza che cioè ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, a patto che non si commetta il reato di usurpazione di potere (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile.

Tra le funzioni pubbliche devono essere ricomprese anche quelle di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale.(Cass. Pen., Sez. VI, 95/202649)

La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio. Giova precisare che l'attribuzione di P.U. non comporta necessariamente l'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria.

 

E per “CORRUZIONE”?

(così recita la legge):

La corruzione è, in senso generico, la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute.

In effetti il concetto di corruzione è riconducibile a diverse fattispecie criminose, disciplinate nel Codice Penale, Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione. Le relative fattispecie criminose sono tutte accomunate da alcuni elementi:

  • reati propri del pubblico ufficiale
  • accordo con il privato
  • dazione di denaro od altre utilità

Quindi, la corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati:

  • art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio
  • art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
  • art. 319ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
  • art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Rapporti con altri reati

Nella corruzione in senso generico il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepiscono l'utilità in seguito ad un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere o comunque indurre il privato a corrispondere o promettere denaro od altre utilità. Le due fattispecie criminose sono, pertanto, l'una l'opposto dell'altra. La giurisprudenza si è a questo proposito interrogata sul criterio che consenta di stabilire quando la dazione è frutto di accordo (corruzione) da quando, invece, è frutto di costrizione o induzione (concussione).
La concussione (dal latino concussio,-onis, derivato da concussus, participio passato di concutere, estorcere) è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. È un reato proprio in quanto può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Tale condotta può esplicarsi in due differenti modalità: costrizione e induzione.

La costrizione è intesa nel senso di coazione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.

L'induzione invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha creato la figura di "concussione ambientale" che si ravvisa qualora il privato è indotto a compiere dazione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.

La concussione rientra certamente tra i reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe. (fonte: Wilkipedia)

Ora, se un giudice, secondo il disciplinare dell’Enci per gli ESPERTI GIUDICI recita:

(Documento scaricato dal sito internet ENCI: www.enci.it)

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI GIUDICI
Norme generali
Art. 1
L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), secondo quanto previsto all'art. 6 del disciplinare del
libro genealogico del cane di razza istituisce il Corpo degli esperti giudici.
Art. 2
1. L'esperto giudice è colui che, dopo aver frequentato con esito positivo un corso di
qualificazione teorico-pratico, e dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un
giudice formatore nominato dal Consiglio direttivo dell’ENCI, abbia superato con esito favorevole
un esame teorico, ed una prova pratica di giudizio.
2. Il Consiglio direttivo dell'ENCI, al termine del periodo di formazione di cui al comma 1, nomina
l’esperto giudice abilitandolo a tale incarico.
3. La qualifica di esperto giudice, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica
l'iscrizione nell'albo degli esperti giudici.

Art. 4
1. La Sezione I è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche morfologicofunzionali e del carattere, nel rispetto dei singoli standard di razza, dei cani sottoposti al loro
giudizio nell’ambito di esposizioni e raduni di razza.
2. Tra questi sono giudici specialisti di razza quegli esperti giudici che abbiano allevato con
continuità, per almeno cinque anni, una razza conseguendo, con i soggetti da loro allevati,
risultati significativi in verifiche morfologiche, attitudinali e del carattere.
3. Gli esperti giudici già abilitati ad una o più razze possono ottenere l’ampliamento per altre
razze, pur non avendole allevate, seguendo l’iter previsto dal presente disciplinare all’articolo 19.
4. Questi giudici potranno acquisire la qualifica di giudici specialisti solo alle condizioni di cui al
comma precedente e nel rispetto dell’iter previsto all’articolo 13.
Art. 5
1. L’ENCI può nominare esperto giudice di gruppo l’esperto giudice che abbia conseguito
l’abilitazione per le razze canine numericamente più rappresentative del gruppo stesso, sulla
base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi annualmente. L’elenco di tali razze è
annualmente definito con deliberazione della Commissione Tecnica Centrale (CTC) del libro
genealogico.
2. Un esperto giudice di gruppo è abilitato a giudicare tutte le razze comprese in uno dei dieci
gruppi entro i quali la Federazione Cinologica Internazionale (FCI) classifica le razze canine
riconosciute.
3. L’esperto giudice di gruppo è abilitato a giudicare le nuove razze canine che entrano a far
parte del medesimo gruppo.
D I SCI P L INARE DEL C O R PO D E G L I E S P E R T I G I U D I C I
Documento scaricato dal sito internet ENCI: www.enci.it 2
4. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di esposizione di tutte le
razze (all-rounder) gli esperti giudici che abbiano ottenuto l’abilitazione a tutte le razze comprese
in almeno sei dei gruppi, tra i quali obbligatoriamente i gruppi: 1°, 2° e 9°, entro i quali la FCI
classifica le razze canine riconosciute

non è forse un Pubblico Ufficiale? E se, lo stesso Disciplinare, recita:

Art. 8
Gli esperti giudici che ricoprono cariche sociali elettive di organi statutari dell’ENCI durante il
mandato, non possono giudicare in manifestazioni organizzate direttamente dall’ENCI.


7. Il Comitato consultivo degli esperti giudici ha l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo dell'ENCI
sul comportamento degli esperti giudici, sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il
decoro ed il prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di coloro
che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti. A tal fine il Comitato consultivo
degli esperti giudici, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua
una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l’archiviazione della pratica per
manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l’addebito
all’interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal
ricevimento per le eventuali controdeduzioni.
8. Possono essere proposti al Consiglio direttivo dell’ENCI i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione fino a tre anni;
d) cancellazione dall'Albo.
9. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall’Albo adottati dal Consiglio direttivo
dell’ENCI devono essere comunicati alla FCI.

Viste, quindi, le leggi Italiane ed i Regolamenti facenti parte del “DISCIPLINARE DEGLI ESPERTI GIUDICI”, se un giudice cinofilo, in chiara violazione dell’art. 8 del medesimo, fa parte del Consiglio Direttivo di una Società di Razza, (peggio ancora se proprio di quella di cui ne giudica i cani), e se la stessa Società di razza ne accetta la candidatura, non si espone forse, colui il quale ricopre tale ruolo e tutti coloro che lo hanno accettato, al reato di concussione e corruzione?

Quando si svolgono le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico per decidere giudici, luogo, e svolgimento di Raduni e Speciali, è forse possibile che si possa discutere, decidere, parlare, senza far pressione ed influenza alcuna su un giudice?! Certo che no!

Ecco perché è stato, giustamente, istituito il Disciplinare dei Giudici e l’art. 8: perché nessun giudice, nessun essere umano, il quale deve esprimere giudizi tali da emettere qualifiche, selezione e premiazione, può partecipare e far parte di un gruppo dirigente della società stessa senza essere esposto ad influenze e pressioni o altro ancora!!!

E la stessa società, come può indire incontri, riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico, senza mai renderne conto anche a tutti gli altri allevatori? A meno che, in dette riunioni, non si parli di cose estranee alla vita di Società, ai compiti inerenti ad essa, alla razza tutelata, non è forse diritto di tutti i soci allevatori, amatoriali, con affisso o privati, di essere messi al corrente delle decisione e degli argomenti trattati?

E come può un Comitato Tecnico ed un Consiglio Direttivo scegliere arbitrariamente i giudici da indicare all’Enci per Raduni e Speciali, senza creare, invece, una rosa di nomi, scelti con il voto di tutti gli iscritti, in base alle qualità professionali di un certo numero di giudici, e permettendo che questi vengano scelti per agevolare un cane, (o forse un allevatore?), piuttosto che lo standard di razza, come stablito dalla stessa FCI?

Quale metodo più democratico del voto o del sorteggio?

E non è forse concussione e/o corruzione lo svolgimento di elezioni senza la presentazione di liste di candidati, alle quali sia legato un programma che dovrà poi essere messo in pratica, dove non è, invece, dato sapersi chi sono i candidati che si potranno votare, se non la mattina stessa dell’assemblea dei soci per l’elezione delle cariche? (Anche questo in totale violazione delle normative Enci sulla regolamentazione delle Assemblee per le elezione delle cariche anche nelle Società Collettive).

E non è corruzione e violazione dei regolamenti l’impedire a tutti gli iscritti di sapere il numero ed il nome dei soci stessi? Per quale motivo, se non per i propri interessi personali, essi possono essere noti solo al gruppo dirigente?

E come può essere  applicato l’articolo nel quale si specifica che per chiedere modifiche statutarie o un’assemblea straordinaria, occorre la richiesta da parte di 1/3 dei soci, se non è dato sapere QUAL’E’ IL NUMERO DEI SOCI?

E come la chiamiamo l’appropriazione indebita di 100 euro da parte dell’ex presidente della Società, definita nel Bilancio Consuntivo, con la voce: “QUESTIONE CUPPINI”? Perché, ha forse speso dei soldi l’ex presidente per me? Non mi risulta! La richiesta di sospensione e la querela l’ha fatta il giudice appartenente al Consiglio Direttivo, non certo lei! E come la giustifica, la “mia” società di razza, la mancanza di un Bilancio Preventivo ed espone un Bilancio Consuntivo ridicolo, fatto come potrebbe farlo, (con tutto il rispetto), la bocciofila per la tenuta dei conti del noleggio del campo di bocce?! Ma siate seri!

Come possono essere applicati i regolamenti in totale trasparenza, democraticità, spirito associazionistico e correttezza, se i dirigenti di una società non rendono partecipi gli altri soci, se non rende pubblici i verbali degli incontri, non organizza studi per e sulla razza, non agevola l’individuazione e l’utilizzo dei migliori riproduttori, così come recita lo statuto della società stessa?

Non è corruzione che un Commissario di Collegamento con l’Enci, facente parte del Comitato Tecnico della Società di Razza, e quindi del gruppo dirigente, (che, tra l’altro, ha svolto anch’egli la professione di giudice fino a novembre 2008), riferisce all’Enci solo i fastidi che creano alcuni soci scomodi, anziché tutte le violazioni agli statuti, perpetuati dalla Società stessa?

Dov’è la serietà nello svolgimento delle esposizioni dove vigerebbe l’obbligo della presenza del cinometro, del lettore di microchip e del Delegato Enci, mentre, invece, niente di questo è mai presente nei nostri raduni?

Allora un’allevatrice come me, amatoriale, scomoda, che non tace per paura di esporsi, (brontolando solo a bordo ring come fanno la maggior parte delle persone), ma scrive una lettera aperta a tutti gli allevatori, ai dirigenti, ai giudici, proprio per onor del vero e rispetto dello spirito associazionistico e di trasparenza, viene querelata dall’unica persona che viene protetta e tutelata dall’ENCI, nonostante non fosse l’unica persona colpita dalle critiche della sottoscritta, anzi, forse l’ultimo, e, non pago di ciò, richiede un provvedimento disciplinare per la mia espulsione per 3 anni dalla Società di Razza e dall’Enci, passando attraverso il giudice di pace, davanti al quale, (FORSE IN MOLTI NON LO SANNO), l’accusata (cioè io), non ha nemmeno il diritto di presentare, a mia difesa, prove che possano comprovare i fondamenti di quanto da me affermato e mi chiede 7 MILA euro come risarcimento per danni morali, sempre se patteggio (!), voi come lo chiamereste?

Io la chiamo corruzione, corruzione, corruzione e corruzione!

E se questa persona e tutta questa bella banda di brave persone che fanno parte della Società di razza alla quale appartengono, pensano che io verserò un solo centesimo, o patteggerò, o mi dichiarerò colpevole, SI SBAGLIANO DI GROSSO!!!

Io sono disposta ad andare in prigione, piuttosto! E lo farò a testa alta, perché io so bene di essere nel giusto, di aver smascherato solo una piccolissima parte, tra l’altro, delle malefatte che avvengono in questo ambiente, ed è proprio perché questi signori, ed il giudice che si è sentito tanto offeso nella propria reputazione, sanno di essere colpevoli di quanto sono stati da me “accusati” nella mail incriminata, che stanno facendo tutto questo.

Beh, sappiano, questi signori, che a me la bocca, non l’ha mai tappata nessuno e non lo faranno loro; che mio padre mi ha insegnato il valore dell’onestà e della dignità e che io lavoro senza guadagnare un centesimo, anzi - al contrario - ne spendo più di quel che ci possiamo permettere, allevando una razza meravigliosa e cercando, con enorme fatica e sacrificio, di selezionarla e migliorarla con il solo aiuto della mia buona volontà e di pochissime persone disponibili al confronto, non certo per l’aiuto che mi viene dalla società che dovrebbe tutelare la razza che anch’io allevo.

Io controllo tutti i miei riproduttori e cerco di fare ogni anno maggiori controlli per evitare, (per quando possibile, ben conscia che non vi è la possibilità di garanzie assolute), di utilizzare cani non portatori di malattie ereditarie. La mia società, cosa fa? Cosa fa il Comitato Tecnico che, per esempio, il 30 agosto ha organizzato, senza prima fare nessun incontro per spiegare a tutti noi un po’ meglio di cosa si tratta, (visto che è una norma introdotta di recente), una gara per il CANT e non si degna di darne i risultati nemmeno su Internet?

Cosa fa la mia Società, che su Internet pubblica i risultati delle esposizioni solo per la buona volontà di una socia che, oltre a non essere nemmeno nella segreteria, si paga il sito di tasca propria, utilizzato dalla società? Cosa fa la mia società che scrive l’elenco degli allevatori con affisso con allevatori che affisso non hanno e, quel che è peggio, pubblicano i cataloghi con nomi di allevamenti che non esistono? (Solo quelli con affisso possono comparire a fianco del nome del cane nato nel proprio allevamento)! Dove sono i corsi di approfondimento, i confronti fra i soci, specie fra gli allevatori, i resoconti degli incontri dei dirigenti?

 

Chi mi dice che:


Articolo 29 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.
Articolo 30 – I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica

questo venga effettivamente rispettato? Chi ha mai visto il libro delle presenze? Nessuno, tranne il segretario, che fa parte del Consiglio Direttivo!

 

E il Commissario di Collegamento con l’Enci:


Articolo 26 – Un consigliere è nominato dall’ENCI e riamane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI

anziché relazionare solo sugli individui che sono scomodi e danno fastidio, avesse compiuto il proprio dovere, relazionando all’Enci anche su tutte le violazioni perpetuate dalla Società che dovrebbe supervisionare, tutto questo non si sarebbe potuto verificare, o è opinabile anche questo?! Se la signora che fa il Commissario di Collegamento con l’Enci, anziché scrivere a me e a chi le è scomodo che mette in “spam” le nostre mail e, anziché rifiutarsi di ascoltare anche le nostre lamentele, riportasse anche questo all’Enci - come da suo dovere -, la Società in questione non potrebbe perpetuare tutte queste violazioni senza essere Commissariata come minimo!

Una cinquantina di persone, socie di una società che vanta – presumibilmente, (dato avuto da voci traverse, quindi, non accertato, tengo a precisarlo), circa 160 iscritti, chiede il Commissariamento della Società alla quale appartiene, con tanto di raccolta di firme, motivazioni e proposte, (NON SOLO CRITICHE!!!!!), e non riceve nemmeno risposta dall’Enci, allora non mi meraviglio che chi dice la verità venga messo sotto processo e  condannato, visto che chi deve vigilare, o si adegua, o tace o …… quale parola ho usato che ha offeso il decoro di queste brave persone? Ah, sì: “CORRUZIONE”!

Bene, allora, visto che, al giorno d’oggi, riesce a smuovere più “Striscia la Notizia” e le “Iene”, che il rispetto delle regole e delle leggi e chi ne denuncia le violazioni viene condannato, anziché chi delinque, allora, cari signori, sappiate che la sottoscritta, per la tutela dei propri cani e di tutti i cani, per amor ed onor del vero, e NON, (come alcuni vorranno far passare), per smania di protagonismo (anche perché, se fosse per questo, sarei stata davvero poco furba, per non dire stupida!), o per farmi conoscere (cose più o meno analoghe), è disposta anche ad andare in prigione, se necessario, ma prima che riusciate a tapparmi la bocca, vi assicuro, tutte le porcherie che ho visto e che vedo (e se la parola “porcherie” vi dà tanto fastidio, ditemi come si può definire quanto ho denunciato), le urlerò talmente forte, che anche i sordi potranno sentirmi, perché le persone perbene, quelle che lavorano sul serio e che hanno il dovere di lavorare per i cani, per la tutela delle razze e per il loro miglioramento, sono stufe di vedersi tappare la bocca da quelli come voi che usano le armi dei giudizi sul ring pilotati e dei provvedimenti disciplinari!!! E QUESTO NON E’ ABUSO DI POTERE? NON E’ CONCUSSIONE? NON E’ CORRUZIONE? La corruzione non è fatta solo di scambio di denaro, ma anche di favoritismi e privilegi, cari signori!

La sottoscritta si chiama Paola Cuppini ed abita in Via Fossa Uomini 1 ad ARGENTA – FE e non ha paura di far sapere né chi è, né dove sta (anche se, a casa mia, ricevo solo chi pare a me e con preavviso, non chiunque, proprio perché sono una forte sostenitrice della libertà personale).

E adesso, procediamo pure: lo farete voi, ma lo farò anch’io, statene certi, perché: cari, dolcissimi cani, a voi l’ho promesso e manterrò la mia parola di lottare per voi finchè avrò fiato, e se per qualcuno son ridicola, che rida pure: ridere fa un gran bene!!!



Aggiungi questo articolo ai tuoi social bookmarks preferiti
 
Sondaggi
Cosa andrebbe rivisto nella cinofilia italiana?
 
Advertising
Chi è online
 26 visitatori online
Articoli più commentati
Sponsor
Copyright  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contatti  |  Pubblicizzati  |  Sitemap  |  FAQ