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Ordinanza per identificazione e registrazione della popolazione canina PDF Stampa E-mail

Scritto da Cinomania   
Mercoledì 03 Settembre 2008 02:45

Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato il 6 agosto un’Ordinanza urgente contenente misure per “l’identificazione e la registrazione della popolazione canina” (Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008, ndr), che consente di fare nuovi ed importanti passi in avanti per contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani.
Lo scopo dell’Ordinanza, infatti, è quello di assicurare l’uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale della normativa sull’identificazione dei cani e la gestione dell’anagrafe canina.

In particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identificati e registrati. Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e registrazione mediante l’applicazione di un microchip elettronico.
Per i cani di età superiore ai due mesi l’adempimento è obbligatorio entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza. Per quanto riguarda l’applicazione del microchip, essendo un atto medico, deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale. Contestualmente all’applicazione del microchip i veterinari devono effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

L’Ordinanza prevede inoltre che i Comuni debbano identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e attribuisce ai Sindaci la responsabilità dell’osservanza di tali procedure. Al fine di effettuare controlli di prevenzione del randagismo i Comuni dovranno dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile.
I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare l’interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certificazione attuale.







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